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» Indicazioni I.G.P



L'indicazione geografica protetta I.G.P. "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" è riservata alle carni prodotte dall'allevamento bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti illustrati da apposito Disciplinare - Regolamento CEE 2081/92. La carne di vitellone bianco dell'Appennino Centrale è prodotta da bovini, maschi e femmine, di pura razza Chianina, Marchigiana e Romagnola, di età compresa tra i 12 e i 24 mesi.


Il bestiame deve risultare nato da allevamenti in selezione e regolarmente iscritto alla nascita al Registro Genealogico del Giovane Bestiame. Dovrà presentare i relativi contrassegni identificativi previsti dalla normativa vigente di Libri Genealogici. I vitelli devono essere allattati naturalmente dalle madri fino al momento dello svezzamento. Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee tipiche della zona geografica indicata. La macellazione deve avvenire in mattatoi, situati all’interno della zona di produzione.


La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell’origine e dell’identificazione del prodotto. Il marchio deve essere apposto con caratteri chiari e indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguito dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e/o IGP. La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall’organismo di controllo. Il marchio deve essere conservabile in tutte le fasi della distribuzione.


La carne è posta in vendita al taglio e confezionata. La vendita al taglio avviene in punti vendita appositamente convenzionati i quali, dietro l’impegno sottoscritto a vendere esclusivamente carne di bovino timbrata con il marchio della Indicazione Geografica Protetta, si sottopongono ad ulteriori controlli e possono pertanto pubblicizzare tale condizione. La carne confezionata, porzionata, fresca è posta in vendita solo in confezioni sigillate. Il confezionamento può avvenire solo in laboratori abilitati e sotto il controllo dell’organo preposto che consente la stampigliatura del marchio della Indicazione Geografica Protetta sulle singole confezioni.


La vigilanza per l’applicazione delle disposizioni del Disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali il quale può avvalersi ai fini del controllo sulla produzione ed il commercio della carne di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale dal 3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.


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